a cura di Giuseppe Ruiu
(Archivio parrocchiale di Cargeghe)
Titolo I.
Preliminari
Articolo 1. La Venerabile Confraternita di S. Croce eretta canonicamente a Cargeghe a forma della Bolla di Clemente Papa VIII “Quaecumque”[la bolla: “Quaecumque a sede apostolica” emanata il 7 dicembre 1604 per dare alle confraternite un regime giuridico chiaro – ndc] consta di Confratelli e Consorelle; ha per fine il maggior incremento del Culto Divino e la santificazione delle anime, ed è posta sotto l’immediata giurisdizione dell’Ordinario Diocesano (Synodus Diocesano Tit. XXXIV. §§ [?] 2).
Art. 2°. La veste propria dei Confratelli consiste in un sacco, o abito, Cappuccio e Cingolo bianchi. Una placca metallica effigiata della Croce e insegna particolare del Priore.
Art. 3°. Il distintivo delle Consorelle è il Manto e Cordone pur bianchi.
Titolo II.
Dell’ammissione in Confraternita
Art. 4°. Per essere membro del Pio Sodalizio fa d’uopo che l’aspirante sia anzitutto gradito dal Consiglio in seguito a domanda che gliene verrà sporta a mezzo del Priore per gli uomini e della Prioressa per le donne.
Art. 5°. Decretato il gradimento, i postulanti sono ammessi alla Vestizione, nel giorno della quale principiano il Noviziato duraturo per nove mesi, in cui i Novizi dovranno dar saggio di lodevole condotta e verranno istruiti negli obblighi di Confratello o Consorella ed alla fine ammessi alla Professione, ove dal Consiglio, previa relazione del Maestro dei Novizi o Maestra delle Novizie, ne saranno stimati degni.
Art. 6°. Il Rito della vestizione si eseguisce dal Cappellano col benedire l’abito, o il Manto ed il Cingolo, e vestirne il Postulante (A).
Art. 7°. Il Rito della professione viene eseguito colla lettura del presente Regolamento colla promessa che i Novizi fanno colla formula prevista (B) di eseguirlo fedelmente e la benedizione speciale che impartisce loro il Cappellano (C).
Art. 8°. Tanto il Postulante nel giorno della vestizione, quanto il Novizio in quello della professione dovranno accostarsi ai Sacramenti della Confessione e Comunione.
Art. 9°. I nomi dei Confratelli, Consorelle e Novizi saranno inscritti in apposito Registro, numerato e ordinato dal Priore, Sindaco e Segretario colla indicazione della data della vestizione e professione, come anche della espulsione o morte dei medesimi. Un Elenco a Tavola di essi che rimarrà sempre affisso in Presbiterio accanto alla sede priorale (Syn. Dioces. Cit. citat. § 11).
Titolo III.
Dei doveri dei Confratelli
Art. 10. I doveri dei Membri della Confraternita sono o particolari per ciascuno, o comuni a tutti.
Art. 11. L’obbligo particolare consiste nel disimpegno esatto di quell’ufficio speciale di Priore, Prioressa, Sindaco ecc. ecc. che viene affidato ad un membro della Confraternita.
Art. 12. i doveri comuni sono riposti in ciò che tutti e singoli devono tenere una condotta esemplare (Syn. Dioce. Cit. Tit. § 7), frequentare i Sagramenti e adempimenti esattamente quanto viene prescritto nel presente Regolamento e lodevoli consuetudini di Confraternita.
Art. 13. Affinché nessuno possa affettare ignoranza di queste prescrizioni il presente regolamento verrà ogni anno letto e spiegato alla Confraternita, e dovrà rimanere sempre appeso in Sagrestia . e perché ciascuno conosca meglio i doveri od obblighi speciali ammessi al proprio ufficio avrà facoltà di estrarsi copia delle disposizioni che possono riguardarlo.
Titolo IV.
Delle misure disciplinari
Art. 14. Chiunque della Confraternita abbia mancato ai propri doveri sarà per la prima volta paternamente richiamato dal Priore: se recidivo sarà avvertito in piena Confraternita: continuando nella contumacia il Consiglio delibererà sulla pena da infliggergli, secondo le consuetudini, devenendo fino a quella dell’espulsione dalla Confraternita, previe però tre formali monizioni (Syn. Dioce. Tit. cit. §§ Let 7)
Art. 15. Per la riammissione di un espulso, che avrà riparato lo scandalo e fatta condegna penitenza, si osserveranno le disposizioni contenute nel Tit. II Dell’ammissione in Confraternita.
Titolo V.
Del Consiglio
Art. 16. Il Consiglio è come l’anima della Confraternita, mentre esso provvede a quanto può conferire al maggior incremento della medesima.
Art. 17. Il consiglio è composto del Parroco, che ne è il Presidente nato (Syn. Dioce. Tit. cit. § 5), del Priore, degli Ex Priori, e degli altri impiegati maggiori che nell’anno trovansi in carica (Syn. Dioce. Tit et § cit).
Art. 18. Al Consiglio si appartiene ricevere le petizioni degli Aspiranti, ammetterli al Noviziato se dietro le più diligenti informazioni consterà che godano di buoni precedenti, e percorso con lode il tempo della probazione riceverli alla professione: zelare l’esatta osservanza del Regolamento: curare con solerzia per mezzo dell’Economo l’amministrazione dell’azienda della Confraternita: vigilare perché gl’Impiegati adempiano al loro dovere: caldeggiare con carità fraterna la concordia tra i membri: sospendere dall’ufficio od anche privarnelo l’impiegato delinquente, e, previe le tre formali monizioni, decretare l’espulsione di coloro, che si giudicassero indegni di appartenere al Pio Sodalizio (Syn. Dioce. Tit. cit. § b).
Titolo VI.
Delle Adunanze o Colloqui e delle Votazioni
Art. 19. Le Adunanze o Colloqui del Consiglio sono solenni o meno solenni.
Art. 20. Le solenni riguardano oggetti gravi rapporto sia alle persone, sia all’amministrazione: dietro assenso del Presidente vengono intimate almeno due giorni prima per mezzo di avviso a domicilio a ciascun Consiliario, nessuno eccettuato a pena di nullità della deliberazione.
Art. 21. Le meno solenni avvengono nei giorni festivi dopo le pratiche religiose che si faranno nell’Oratorio, e riflettono oggetti di minore entità da risolversi oralmente.
Art. 22. Il Parroco come Presidente nato della Confraternita e Consiglio, od altra persona da lui deputata, dopo aver aperto la seduta coll’orazione “Actiones nostras” come la chiuderà coll’altra “Agimus Tibi gratias” fa leggere dal Segretario l’atto verbale della seduta precedente, che, se approvato, viene tosto sottoscritto dai Membri che vi presero parte, e propone l’oggetto da discutersi: accorda a turno la facoltà di parlare per la discussione o per nuove proposte: richiamerà all’ordine l’Oratore che si faccia reo di lesa sensibilità individuale, gli toglie in caso di contumacia, ed avvenendo grave insubordinazione potrà dichiarare sciolta e di niun effetto la seduta.
Art. 23. In prima convocazione non potrà deliberarsi se il numero degli intervenuti è minore dei due terzi del Consiglio: nella seconda sarà valida qualunque risoluzione siasi presa dal Presidente coi Consiliari presenti, purché la deliberazione versi sull’ordine del giorno, ossia sull’oggetto proposto a discutersi nella precedente seduta.
Art. 24. Il Consiglio delibera a maggioranza relativa di voti.
Art. 25. Se la votazione riguarda persone converrebbe che fosse segreta: sarà aperta in tutti gli altri casi, salvo che un Consiliario non faccia instanza in contrario.
Art. 26. Ove insorga dubbio intorno a chi possa votare fra due o più congiunti in parentela fino al 4° grado [?] inclusivamente, avrà la preferenza il più anziano di età.
Art. 27. Nelle votazioni che riguardano persone non potrà votare chi è loro parente entro l’accennato grado.
Art. 28. Potendosi fare votazioni per schede segrete le medesime vengono ricevute dal Presidente coll’assistenza di due Scrutatori, e deposte entro un urna, o altro che ne faccia le veci, e fattone lo spoglio e lettone il risultato, verranno bruciate.
Titolo VII.
Del Bilancio
Art. 29. Il Bilancio è lo stato dei redditi e delle spese, è perciò la base di ogni benintesa amministrazione affinché l’uscita sia regolata secondo l’entrata.
Art. 30. Dividesi in Attivo e Passivo, classificandosi nel primo i proventi di qualunque natura, e nel secondo qualsiasi genere di spese fisse, od ordinarie, casuali o straordinarie, e riportandosi messi i residui attivi e passivi che si verificassero nell’esercizio precedente.
Art. 31. Il Bilancio sarà ogni anno compilato dal Consiglio nel modo or ora indicato, tenendo per norma che non si stabilisca spesa alcuna se non necessaria, e le [?] necessarie siano moderate, e finalmente che la somma delle spese per quanto è possibile non superi il totale dei redditi (Syn. Dioce. Tit. int. § 7).
Art. 32. Le somme che sopravanzano verranno depositate a frutto per quell’Istituto di credito che parrà più conveniente al Contadore Generale, a nome e per conto della Confraternita, come verrà indicato nel relativo Libretto da custodire nella Contadoria Generale (Regolamento della Contadoria G[enera]ᴵᵉ Dioces. Art. b).
Titolo VIII.
Degli Impiegati
Art. 33. Gli Impiegati della Confraternita sono quelle persone di sufficiente capacità ed esemplare probità, alle quali viene affidato un ufficio. Essi dividonsi in Maggiori e Minori.
Art. 34. Impiegati Maggiori sono: il Priore, il Sindaco, il Sotto Priore ed il Maestro dei Novizi. Anche il Cappellano, l’Economo ed il Segretario sono Impiegati Maggiori, ma non potranno aver voto in Consiglio se non siano Confratelli.
Art. 35. Impiegati Minori sono i Confratelli, che esercitano altre cariche.
Art. 36. Eccettuati il Priore e l’Economo, la cui elezione si fa da tutti i Confratelli professi, ed il Sotto Priore e Sotto Prioressa, che sono di scelta l’uno del Priore e l’altra della Prioressa, gli altri Impiegati saranno nominati dal Consiglio entro otto giorni dalla elezione del Priore.
Art. 37. Non potendo aversi persone distinte per singoli uffici il Consiglio delibererà sulla compatibilità di più uffici da affidarsi ad una sola persona.
Art. 38. Gl’Impiegati durano in carica un anno: possono però essere rieletti, salvo il disposto dell’Art. 48 per riguardo al Priore.
Art. 39. Anche avvenuta l’elezione del Priore nuovo gli Impiegati del cessato Priorato continueranno a funzionare nelle rispettive loro qualità finché avvengono le nuove nomine di rimpiazzo o conferma in ufficio.
Art. 40. Morendo fra l’anno alcuno degli Impiegati l’ufficio ne verrà supplito fino alle elezioni generali da altra persona idonea da nominarsi giusta le norme prescritte nell’Art. 36.
Titolo IX.
Del Priore, Sotto Priore e Governatore
Art. 41. Il Priore dev’essere un confratello professo, di fama intemerata, di notoria solvibilità e capace di rappresentare con dignità e decoro la Confraternita.
Art. 42. L’elezione del Priore si farà dai soli Confratelli professi, e si terrà eletto colui, che riporterà la maggioranza relativa di voti segreti.
Art. 43. Tale elezione è fissata pel giorno della festa dell’Ascensione del Signore. Non potendo aver luogo in detto giorno il Consiglio ne fisserà un altro più opportuno, previo avviso ai singoli Confratelli.
Art. 44. Seguita l’elezione del Priore, che dev’essere preceduta dal veni creator, il Priore eletto accompagnato dal Presidente e dal Priore cessato, si porta a piè dell’Altare, ove il Presidente intuona il Te Deum, indi gli si da il possesso che consiste nell’insediarsi nel seggio priorale dai prefati Presidente ed Ex Priore, il quale gli fa consegna della Placa, mentre il Segretario redigerà il relativo atto verbale nel Libro apposito.
Art. 45. Entro otto giorni da computarsi da quello dell’insediamento del nuovo Priore si radunerà il Consiglio per la nomina degl’Impiegati di quell’anno e per la redazione dell’Inventario delle presidenze tutte della Confraternita, copia del quale sottoscritta dal Consiliario verrà consegnata al novello Priore.
Art. 46. Il Priore, che dev’essere da tutti indistintamente rispettato ed obbedito entro i limiti delle proprie attribuzioni, vigila sulla condotta dei Confratelli, corregge fraternamente le loro mancanze, riferisce al Consiglio in caso di grave insubordinazione: cura perché da tutti venga osservato il Regolamento, e per mezzo di mandati ordina all’Economo il pagamento delle spese.
Art. 47. Il Priore risponde dei danni che per proprio fatto potesse la Confraternita risentirne: non gli saranno bonificate le spese che avrà fatto oltre le portate in bilancio, o non autorizzate dal Consiglio, né avrà [?] a ripeterle, dovendosi lo speso ritenere come donato, o ceduto a favore dell’amministrazione.
Art. 48. Il Priore dura in carica un anno: potrà però essere rieletto, ma in guisa che non rimanga in ufficio più d’un biennio.
Art. 49. Accadendo dentro l’anno la morte del Priore, la reggenza della carica verrà interinalmente affidata dal Consiglio ad uno degli Ex Priori.
Art. 50. Se il Priore fosse sospeso dall’ufficio, o si rendesse dimissionario il Consiglio passa alla nomina di un Governatore.
Art. 52. Il Sotto Priore viene prescelto dal Priore tra i Confratelli professi capaci di fare le sue veci, affinché in caso di assenza lo rappresenta in tutte le sue attribuzioni.
Art. 53. Gli Ex Priori, sono quei Confratelli che hanno coperto la carica di Priore ed i Consiliari nati della Confraternita.
Titolo X.
Della Prioressa e Sotto Prioressa
Art. 54. La Prioressa è di nomina del Consiglio, che lo sceglie fra le consorelle professe di vita più esemplare.
Art. 55. La Prioressa, come il Priore a riguardo dei Confratelli, sorveglia la condotta delle Consorelle eccitandole coll’esempio e colla parola all’adempimento de propri doveri, e ne corregge caritatevolmente le mancanze, invocando ov’è necessario l’ajuto del Priore, il quale potrà all’uopo procedere a norma dell’Art. 14: assegna il posto che dovranno tenere nell’Oratorio e nelle processioni, od associamenti, designa a turno due di esse per la visita e l’assistenza alle Consorelle inferme, altre due per la pulizia dell’Oratorio e due altre per accompagnarla nella questua, il cui provento verserà pressi l’Economo, e finalmente denunzia al Priore il decesso delle Associate per l’opportuno servizio funebre.
Art. 56. Si conserva col Cappellano e col Prefetto di Sacristia, la Prioressa provvede alla maggior decenza degl’indumenti e pulitezza della biancheria, ed al conveniente adornamento delle statue che si espongono alla venerazione dei fedeli.
Art. 57. Per essere coadiuvata nell’adempimento de’ propri obblighi la Prioressa dovrà nominarsi una pia Consorella di sua fiducia, che avrà il titolo di Sotto Prioressa e fungerà le veci della Prioressa in assenza della medesima epperò diritto ad essere rispettata ed ubbidita nell’esercizio delle sue funzioni.
Titolo XI.
Del Sindaco e vice Sindaco
Art. 58. Il Sindaco è il controllore degli atti della Confraternita, epperò sorveglia le operazioni dello stesso Priore, con facoltà di convocare il Consiglio sempre che d’accordo col Presidente lo creda opportuno, ed a pena di nullità vidima i mandati di pagamento spiccati dal Priore.
Art. 59. Il Vicesindaco rappresenta il Sindaco assente e morendo questo entro l’anno ne disimpegna con tutte le attribuzioni le carica fino a nuove elezioni.
Titolo XII.
Dell’Economo
Art. 60. La nomina dell’Economo, se Confratello, come è desiderabile, è fissata pel giorno della elezione del Priore colle norme prescritte nell’Art. 42, per quanto riguarda la votazione: se non è Confratello è devoluta al Consiglio.
Art. 61. Non potrà nominarsi in Economo che una persona capace di disimpegnare un’Amministrazione, di sperimentata probità e di notoria solvibilità (Syn. Dioces. Tit. XXXIV § 8).
Art. 62. L’Economo sotto la sorveglianza e direzione del Consiglio e colla norma dei relativi titoli descritti in apposito libro (Syn. Dioces. Tit. [?] § b) cura colla possibile sollecitudine l’esazione alla scadenza delle debiture, particolarmente se arretrate, convocando, ove sia d’uopo, in giudizio i morosi, e rilascia quitanza delle riscossioni operate indicando il titolo cui riferisconsi.
Art. 63. L’Economo non potrà operare 1° la vendita delle derrate se non previo assenso del Priore e del Sindaco 2° un pagamento eccedente le Lire 10 senza il preventivo mandato, od ordine di pagamento rilasciatogli dal Priore, sottoscritto dal Segretario e vidimato dal Sindaco, e se supera le Lire 20, senza l’autorizzazione dell’Ordinario (Syn. Dioce. Cit. Tit. [?] §).
Art. 64. Al termine del suo anno in carica l’Economo presenta al Consiglio i conti della sua gestione (Syn. Dioces. Tit. cit. § 10) unendovi i mandati e le altre carte a corredo e le note dei residui attivi e passivi, ed indicando le ragioni onde tale passività verificasonsi, affinché possa aversi la norma con cui formare il Bilancio dell’anno dell’anno successivo e meglio si provveda alle esazioni.
Art. 65. Il Consiglio, esaminati diligentemente i conti, emetterà a calce dei medesimi il suo parere, indi li trasmetterà per essere riveduti alla Commissione Parrocchiale, curerà perché siano poscia spediti alla Contadoria Generale Diocesana (Syn. Dioce. cit. Tit. [?] § Regolamento G[enera]ᴵᵉ Dioces. Art. 2) per la necessaria definizione, senza la quale l’Economo non s’intenderà liberato da ulteriori contabilità relative ai medesimi.
Art. 66. L’aggio dell’Economo sulle esazioni in danaro sarà regolata dall’uso vigente in [?] diocesi, ed avrà la così detta Crescimonia sulle granaglie.
Art. 67. L’Economo sarà tenuto a rendere indenne la Confraternita nel caso di rifiuto alla resa dei conti, malversazione, deficit, o di qualsivoglia altra perdita sofferta dalla medesima per sua colpa.
Art. 68. Ove l’Economo dismettesse entro l’anno la carica ne avvertirà in iscritto almeno un mese prima a mezzo del Presidente o del Priore il Consiglio, il quale delibererà o di non accettare le dimissioni, o di deputare una persona fornita dei requisiti portati dall’Art. per fungere le veci dell’Economo dimissionario fino alla nomina del Titolare.
Art. 69. Tale deputazione avrà luogo anche nel caso che l’Economo fosse privato dell’ufficio, o morisse entro l’anno di carica.
Titolo XIII.
Del Segretario ed Archivista
Art. 70. Il Segretario, che si desidera sia Confratello, dev’essere fornito d’istruzione sufficiente a poter disimpegnare convenientemente l’ufficio, e di tale condotta che inspiri fiducia al Consiglio che lo elegge.
Art. 71. Il Segretario prende parte necessaria alle sedute o colloqui e le riduce in atto scritto in libro apposito conforme alle proposte discusse e deliberate, come sul registro relativo descriverà gli Atti della vestizione dei Postulanti e della processione dei Novizi: ed è parimenti tenuto alla redazione dell’Inventario ed alla corrispondenza: contro segna pure i mandati, od ordini di pagamento.
Art. 72. All’ufficio di Segretario è ammesso pur quello di Archivista. Epperò il Segretario avrà sotto la sua responsabilità cura delle carte tutte da conservarsi nell’Archivio, descritte in apposito Inventario, come sono i Libri d’amministrazione già esauriti coi documenti a corredo, lettere Titoli [?] e qualsiasi altra carta che riguardi la Confra[erni]ᵗᵃ facendone sempre continuazione nell’Inventario (Syn. Dioce. Tit. XXXV. § b).
Titolo XIV.
Del Cappellano o Direttore Spirituale
Art. 73. Il Cappellano è nominato dal Consiglio, ma non potrà esercitare il suo ufficio senza il beneplacito dell’Ordinario Diocesano (Syn. Dioce. Tit. XXXIV § 4).
Art. 74. Precipuo dovere del Cappellano è di spiegare lo spirito della Pia Associazione al quale procurerà vengano informati gli animi degli Associati, dirigendoli nella pratica dei doveri alla quale è ammesso l’acquisto di tante Indulgenze, e correggendone con paterna carità i difetti.
Art. 75. Egli presiede alle funzioni religiose di sua competenza: vigila al rispetto che conviensi alla Casa del Signore, e cura la maggior santimonia e decenza del Culto Divino.
Art. 76. Per le funzioni ordinarie da lui eseguite il Cappellano [?] l’onorario fissato in Bilancio, per le straordinarie quel diritto dalle consuetudini vigenti.
Titolo XV.
Del Prefetto di Sagrestia
Art. 77. Al Prefetto di Sagrestia spetta, oltre la custodia, quella cura sollecita prescritta dal Sinodo Diocesano (Tit. XXXII § 16) degli indumenti ed Arredi Sacri, dei quali all’atto di entra in carica si redige apposito Inventario, ed ha pure in custodia, olio, vino, cera, incenso.
Art. 78. Prepara quanto è necessario in occasione di Feste, Processioni, Associamenti, [?] al Sacrista l’avviso a domicilio per gli Associamenti: provvede di conserva colla Prioressa ai rimandamenti ed al [?], e finalmente in [?] al Cappellano cura quanto può tornare di maggior decoro dell’Oratorio (Syn. Dioce. Tit. XVI §2; Tit. XVIII §8; Tit. XXII §§6; 7, 8 et segg. ).
Art. 79. Il Prefetto di Sagristia risponde ex proprii dei danni che la Confraternita potrebbe soffrire nelle cose affidate in custodia al medesimo.
Art. 80. Nel resignare l’ufficio restituisce al Consiglio l’Inventario degli oggetti avuti in consegna accresciuto della iscrizione di quelli che fra l’anno siansi potuti acquistare.
Titolo XVI.
Del Maestro dei Novizi e della Maestra delle Novizie
Art. 81. Il Maestro dei Novizi è un Confratello di età avanzata e commendevole per virtù.
Art. 82. Il Postulante gradito dal Consiglio ponesi in relazione col Maestro dei Novizi, il quale di conserva col Cappellano lo istruisce nei doveri di Confratello e nelle ceremonie praticate in Oratorio. Nel giorno della Vestizione e Professione si colloca presso al Novizio e lo accompagna in tutto il tempo della ceremonia, fa iscrizione del nome, cognome, stato del Novizio e della data di sua Vestizione e Professione ed in tutto trasmette al Segretario per essere trascritto a Registro.
Art. 83. Il Maestro dei Novizi farà coscienziosa relazione al Consiglio sulla condotta dei medesimi così allo spirare del termine stabilito pel noviziato, affinché possa giudicarsi se sia il caso di ammetterlo alla Professione, o prolungargli il tempo della probazione, come nel [resignare?] la carica per norma di chi avrà in essa a surrogarla.
Art. 84. Il Maestro dei Novizi ha pure l’ufficio di Guida nelle Processioni.
Art. 85. Quanto viene prescritto pel Maestro dei Novizi intendesi riferito all’ufficio di Maestra per le Novizie.
Titolo XVII.
Degli Infermieri ed Infermiere
Art. 86. A turno ogni mese si destineranno due Confratelli e dalla Prioressa due Consorelle per assistere gli uni ai Confratelli e le altre alle Consorelle in caso di malattia prestando con fraterno zelo l’opera loro per bisogni corporali e sopratutto per quanto riguarda gli spirituali conforti.
Titolo XVIII.
Del Sacrista
Art. 87. Comechè per la Santità del Ministero tutti i Confratelli abbiano a grande onore lo esercitare lo ufficio di Sacrista, tuttavia il Consiglio presceglierà a questa carica un Confratello che non solamente sia atto a tale servizio ma si distingua per comprovata moralità, attività e subordinazione.
Art. 88. Dipendendo più direttamente dal Priore, Cappellano e Prefetto di Sagrestia, per essere questi affidato l’ordinamento dell’Oratorio, da essi riceve le norme del servizio da eseguirsi giusta le lodevoli consuetudini dé Confra[terni]ᵗᵃ ed ai medesimi porterà tutto rispetto ed obbedienza.
Titolo XIX.
Delle Funzioni Sacre
Art. 89. La Confraternita eseguirà puntualmente gli oneri religiosi che le incombessero per Pii Legati descritti in apposito Libro e nella Tabella affissa in Sagrestia (Syn. Dioce. Tit. X § 19. Tit. XXXIV § 11).
Art. 90. Nessuna funzione insolita potrà farsi dalla Confraternita senza il permesso dell’Ordinario Diocesano (Syn. Dioce. Tit. XXX § 11. Tit. XX § 2. Tit. XXXIV § 8. ): e tanto queste quanto le consuete, saranno disposte in modo, onde i Fedeli non vengano impediti dallo attendere alle Funzioni di Parrocchia, né possa recarsi altra offesa ai diritti Parrocchiali (Syn. Dioce. Tit. cit. Tit. et §).
Art. 91. Tutti indistintamente i Confratelli e le Consorelle, i Novizi e le Novizie senz’altra eccezione che di forza maggiore dovranno intervenire alle funzioni praticate dalla Confraternita sia in Oratorio, che in Parrocchia, alle Processioni ed associamenti funebri con quella pietà e devozione, che valgano a edificare il prossimo (Syn. Dioce. Tit .XIX § 12.Tit. XX §§ 1. 2. 3. et segg.).
Art. 92. Le assenze non giustificate saranno luogo a procedersi a termine del Tit. IV. art. 14.
Art. 93. Tutti i giorni festivi per tempo da stabilirsi dal Consiglio a seconda delle stagioni si terrà aperto l’Oratorio, affinché anche non eseguendosi funzioni da Sacerdoti possano i Confratelli e Consorelle possano radunarsi pel canto dell’Uffizio e del Rosario della Beata Vergine, o a praticarvi il Pio Esercizio della Via Crucis, o altrimenti pregarvi individualmente.
Titolo XX. Ed ultimo
Degli Onori Funebri
Art. 94. La Confraternita è tenuta a provvedere a spese dell’Amministrazione alle onoranze funebri de’ suoi Membri, al quale scopo ciascuno ciascuno di essi contribuirà in vita quella quota che, secondo le circostanze, sarà per istabilire il Consiliario.
Art.95. Avvenuto il decesso di un Confratello o Consorella professi ed anche Novizi se ne darà l’avviso col suono funebre delle campane, così in Oratorio, come in Parrocchia, così ciascun Confratello, Consorella o Novizio reciterà il Rosario in suffragio dell’Anima del Defunto.
Art. 96. La salma del trapassato Consocio professo portata dai Confratelli, ed accompagnata dall’intiera Confraternita verrà trasportata in Parrocchia, ove si canterà la messa corpore praesenti, permettendolo il rito, altrimenti in Oratorio in altro giorno da fissarsi, indi l’associamento procederà fino al Campo Santo, ove la Confrat[ernit]ᵃ canterà il Responsorio, e nello stesso giorno, od in altro più conveniente da stabilirsi si canterà in Oratorio l’uffizio dei Difonti, assistente tutta la Confra[terni]ᵗᵃ.
Art. 97. Pel trasporto Novizio la Confraternita è tenuta solamente al trasporto ed associamento della salma.
Art. 98. Ogni anno in uno dei primi giorni del mese di Novembre si celebrerà in Oratorio a spese dell’Amministrazione un solenne Anniversario in suffragio dei trapassati Consoci. A tale scopo la sera precedente si canterà il vespro dei Difonti e la mattina dell’indomani si celebrerà la Messa solenne preceduta o seguita dai tre Notturni e Lodi dello stesso Uffizio prendendovi sempre parte la Confra[erni]ᵗᵃ.
Art. 99. In Ossequio alla povertà quanto disprezzata dal mondo altrettanto esaltata da Nostro Signore Gesù Cristo la Confraternita si esibirà gratuitamente a fare il trasporto dei cadaveri degli indigenti, ed a quest’uopo verranno dal Priore designati a turno ogni mese otto Confratelli.
Art. 100. Per gli associamenti di estranei la Confra[terni]ᵗᵃ percepirà il diritto di Lire Dieci, si presterà però gratuitamente all’associamento del Parroco (Syn. Dioce. Tit. XXXIV § 9), Viceparrochi e Cappellani, non però del Coniuge, Figli e Genitori dei Consoci Professi.
Sia Lodato Gesù Cristo
Il Consiliario di S. Croce
Salvatore Tolu
Giovanni Manconi
Ruda Giovanni Andrea
Matteo Sanna Priore
Segno di di Baingio Manconi
Teologo Pietro Pilo Paroco Presidente
Il presente Regolamento approvato all’unanimità e sott[oscritt]ᵒ dai singoli Membri di questa Venerabile Confraternita di S. Croce, deroga a qualunque altro Precedente e presentasi a Sua. E. Reverendissima Monsig[no]r Arcivescovo Turritano per la necessaria sua Approvazione.
Cargeghe 12 Febbraio dall’Archivio Parrocchiale 1885
Teol. Pietro Pilo Retto[re] P[arrocchia]ᴵᵉ Presidente
V[ist]ᵒ il Presente Regolamento lo approviamo in ogni sua parte, ordinando che sia scrupolosamente osservato e nulla venga in esso riformato, o cambiato senza il consenso ed approvazione del Superiore Ecclesiastico, e confidando che la Venerabile Confraternita di S. Croce in Cargeghe raggiunga il fine della sua istituzione, il maggior incremento del Culto Divino e la Santificazione delle Anime.
Sassari dal Nostro Palazzo Arcivescovile
Addì 1ᵒ Marzo 1885
Diego [Marongio?]
Tolu Segretario
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